IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto-legge  31  maggio  1994, n. 332, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   30   luglio   1994,   n.  474,  come
successivamente  modificato dall'art. 4, comma 218, lettera a), della
legge  24  dicembre 2003, n. 350, e in particolare l'art. 1, comma 2,
il  quale  prevede  che  l'alienazione  delle partecipazioni detenute
dallo  Stato  in  societa'  per  azioni  e'  effettuata con modalita'
trasparenti  e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione
dell'azionariato   tra   il   pubblico   dei  risparmiatori  e  degli
investitori  istituzionali  e  che tali modalita' di alienazione sono
preventivamente  individuate,  per ciascuna societa', con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro dello
sviluppo economico;
  Visti   in   particolare   gli   articoli  1-bis  e  2  del  citato
decreto-legge  n. 332 del 1994 che prevedono, rispettivamente, che le
dismissioni  delle  partecipazioni  detenute,  anche  indirettamente,
dallo  Stato  in  societa'  operanti  in determinati settori, tra cui
quello  dei  trasporti,  sono subordinate alla creazione di organismi
indipendenti  per  la  regolarizzazione delle tariffe ed il controllo
della  qualita' dei servizi di rilevante interesse pubblico e che tra
tali  societa'  sono  individuate  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio   dei   Ministri,   adottato   su   proposta  del  Ministro
dell'economia  e  finanze,  di  intesa con il Ministro dello sviluppo
economico,  nonche'  con  i  Ministri  competenti per settore, previa
comunicazione  alle  competenti  Commissioni parlamentari, quelle nei
cui  statuti  deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea
straordinaria, una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia
e  delle  finanze  uno  o piu' dei poteri speciali di cui allo stesso
art. 2;
  Visto  il  parere  del Consiglio di Stato, sezione I, del 9 ottobre
1996,  n.  2228/96  che,  considerato  il  legame sussistente tra gli
articoli  1-bis  e  2  del  citato  decreto-legge  n.  332  del 1994,
individua  la necessita' della previa istituzione di una autorita' di
settore solo qualora si intenda inserire nello statuto della societa'
da dismettere una clausola attributiva allo Stato di poteri speciali;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10
giugno 2004, ai sensi dell'art. 4, comma 230, della legge 24 dicembre
2003,  n.  350,  che  individua  i  criteri  di  esercizio dei poteri
speciali,  limitando  il  loro  utilizzo  ai soli casi di pregiudizio
degli interessi vitali dello Stato;
  Visto l'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come
richiamato  dall'art.  1, comma 2-ter del citato decreto-legge n. 332
del 1994, il quale prevede che, per la privatizzazione dei servizi di
pubblica   utilita',   il   Governo   definisce   i  criteri  per  la
privatizzazione  di  ciascuna  impresa  e  le  relative  modalita' di
dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;
  Visto  l'art.  1, commi 998 e 999, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  che  prevede la stipulazione di nuove convenzioni, con scadenza
in  data  non anteriore al 31 dicembre 2012, ai fini di completare il
processo  di  liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e
di  privatizzare  le  societa'  esercenti  i  servizi di collegamento
ritenuti essenziali per le finalita' di cui all'art. 8 della legge 20
dicembre  1974,  n.  684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio
1975, n. 169, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, che prevede, tra
l'altro,  che  le  funzioni  e  i  compiti  di  programmazione  e  di
amministrazione  relative  ai  servizi  di  cabotaggio  marittimo  di
servizio  pubblico  che  si  svolgono all'interno di una regione sono
esercitati dalla medesima regione interessata;
  Visto  l'art.  26,  comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185,  che ha abrogato l'art. 57, comma 3, del citato decreto legge n.
112  del  2008,  che disponeva a favore delle regioni interessate, su
loro  richiesta,  il  trasferimento  senza  corrispettivo dell'intera
partecipazione  detenuta  da  Tirrenia  di  Navigazione  S.p.A. nelle
societa'   di  cabotaggio  regionali  Caremar  -  Campania  Regionale
Marittima  S.p.A.,  Saremar  -  Sardegna  Regionale Marittima S.p.A.,
Toremar  -  Toscana  Regionale  Marittima  S.p.A.,  Siremar - Sicilia
Regionale  Marittima  S.p.A.  rispettivamente  alle regioni Campania,
Sardegna, Toscana, Sicilia;
  Visto l'art. 57, comma 5, del citato decreto-legge n. 112 del 2008,
che  ha  abrogato  il  secondo  periodo dell'art. 2, comma 192, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale, tra l'altro, prevedeva che,
prima  di  cedere  la  maggioranza  del  capitale sociale di societa'
esercenti  servizi  marittimi nazionali ed internazionali, il Governo
provvede  a  trasmettere  al Parlamento il relativo piano industriale
per  l'espressione  del  parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari;
  Vista  la nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per
la   navigazione   ed   il   trasporto   marittimo  ed  interno  alla
Rappresentanza  permanente  d'Italia presso l'Unione europea n. 20552
del 21 dicembre 2007;
  Considerato   che   il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
attualmente  e'  titolare  dell'intero  capitale  di Fintecna S.p.A.,
societa'  che,  a sua volta, controlla in via totalitaria Tirrenia di
Navigazione S.p.A.;
  Considerato  che  Tirrenia  di  Navigazione S.p.A. detiene l'intero
capitale  sociale  delle  societa'  di cabotaggio regionali Caremar -
Campania  Regionale  Marittima  S.p.A.,  Saremar - Sardegna Regionale
Marittima  S.p.A.,  Toremar  -  Toscana  Regionale Marittima S.p.A. e
Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.A.;
  Considerato  che  l'obiettivo della liberalizzazione e dell'accesso
non  discriminatorio  al mercato del cabotaggio marittimo di servizio
pubblico,  assicurando  effettiva  concorrenza,  e'  raggiunto  anche
tramite la cessione al mercato del controllo delle societa' esercenti
tali servizi mediante ricorso a procedura, competitiva, trasparente e
non discriminatoria;
  Considerato  che  in  data 7 marzo 2008 e' stata selezionata Credit
Suisse  quale  consulente del Ministero dell'economia e delle finanze
al  fine,  tra  l'altro,  di verificare l'appetibilita' di mercato di
Tirrenia  e  delle  societa'  regionali  e di coadiuvare il Ministero
nell'individuazione  delle migliori modalita' di privatizzazione, sia
in  termini di procedura, che in termini di perimetro dell'operazione
di cessione;
  Visto  il  rapporto  in  data  4 novembre 2008 consegnato da Credit
Suisse al Ministero dell'economia e delle finanze;
  Ritenuta l'opportunita', in aderenza al disposto dell'art. 1, comma
998,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai conseguenti impegni
di carattere comunitario, di procedere sollecitamente all'alienazione
della  partecipazione  di Fintecna in Tirrenia di Navigazione S.p.A.,
al  fine  di massimizzare l'introito della cessione e di garantire la
stabilita'   dell'assetto   proprietario  ed  industriale,  anche  in
considerazione  della  tutela  delle  caratteristiche  di servizio di
pubblica utilita' della attivita' svolta dalla societa';
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione 6 novembre 2008;
  Visti i pareri espressi dalla IX commissione permanente (trasporti,
poste  e  telecomunicazioni)  della  Camera  dei  deputati e dalla 8ยช
commissione  permanente  (lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,
rispettivamente  in  data  3  e  17  dicembre 2008, che, tra l'altro,
richiamano  la  necessita'  che  venga  garantito il mantenimento del
servizio  universale  e  la  continuita' territoriale con le isole, e
l'opportunita'  che  venga  presentato  dai  potenziali acquirenti un
piano industriale;
  Vista   la   risoluzione   8-00011   Valducci  approvata  dalla  IX
commissione permanente della Camera dei deputati il 19 novembre 2008,
e  richiamata  nelle  premesse del citato parere della IX commissione
della  Camera  dei  deputati,  che  impegna  il  Governo ad adottare,
nell'ambito  della  privatizzazione,  adeguate misure di salvaguardia
dei  livelli  occupazionali  e di tutela nei confronti dei dipendenti
del Gruppo Tirrenia;
  Ritenuto che la garanzia del mantenimento del servizio universale e
della   continuita'   territoriale   con   le  isole  sia  assicurata
dall'assetto  regolamentare di cui al citato art. 1, commi 998 e 999,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Ritenuto  opportuno  che  ai  potenziali  acquirenti  debba  essere
richiesta  la  presentazione  di un piano industriale la cui coerenza
con  le  convenzioni  di  servizio pubblico, di cui al citato art. 1,
commi  998 e 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovra' essere
verificata dal venditore anche mediante i propri consulenti;
  Ritenuto  opportuno, al fine di agevolare la privatizzazione, anche
sotto  i  profili  di  carattere  comunitario,  che  la  procedura di
alienazione  abbia  per oggetto la totalita' del capitale di Tirrenia
di Navigazione;
  Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 13 marzo
2009;
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  il  Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;

                              Decreta:

  L'alienazione  della  partecipazione  detenuta  indirettamente  dal
Ministero  dell'economia  e  delle finanze in Tirrenia di Navigazione
S.p.A. -  comprensiva anche delle partecipazioni totalitarie detenute
dalla  stessa  nelle  societa' marittime regionali - viene effettuata
mediante   ricorso   a   procedura  competitiva,  trasparente  e  non
discriminatoria, con potenziali acquirenti a norma dell'art. 1, comma
2,  del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
  La  procedura  di  cui  al  precedente  punto  avra'  ad oggetto la
totalita' del capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A.
  A  fini della alienazione della partecipazione, il venditore dovra'
verificare,   anche   mediante  i  propri  consulenti,  che  i  piani
industriali che verranno richiesti ai potenziali acquirenti risultino
coerenti  con  le convenzioni di servizio pubblico di cui all'art. 1,
commi 998 e 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

   Roma, 13 marzo 2009

                            Il Presidente
                     del Consiglio dei Ministri
                             Berlusconi

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti

                             Il Ministro
                      dello sviluppo economico
                               Scajola

                  Il Ministro delle infrastrutture
                           e dei trasporti
                              Matteoli